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La Giustizia Sportiva accoglie il ricorso dello Sport Five

La sentenza odierna emessa dalla Corte di Giustizia Federale, accoglie in toto il ricorso presentato la nostra società avverso il primo pronunciamento emesso dal Giudice Sportivo.
Pertanto è stato inflitta la sanzione della perdita della partita con il risultato di 0 a 6 alla Finplanet Fiumicino.
E’ stata accolta la tesi della società putignanese che chiedeva il riconoscimento della responsabilità oggettiva della società ospitante per i gravi fatti di sangue che hanno visto coinvolto il nostro portiere Kiko Bernardi, costringendo lo Sport Five a giocare non in condizioni ottimali.
Giustizia è stata quindi fatta.
Ora in considerazione di questo verdetto la classifica finale del nostro girone muta, il Promomedia Sport Five Putignano chiude la regular season al secondo posto, davanti al Modugno, Licogest Vibo e infine il Ceccano che quindi sorpassa il Finplanet Fiumicino.
I nuovi accoppiamenti vedono quindi scendere in campo martedì 20 aprile il Ceccano contro lo Sport Five, con il ritorno fissato per il giorno 17 aprile presso il Palafive di Putignano.
Di seguito il dispositivo della sentenza in originale
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
IV SEZIONE
Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico
COMUNICATO UFFICIALE N. 220/CGF
(2009/2010)
Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 14 aprile 2010, ha adottato le seguenti decisioni:
Collegio composto dai Signori:
Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. G. Paolo Cirillo, Prof. Giovanni Serges – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante dell’A.I.A.; con l’assistenza della Sig.ra Maria Mostallino in attività di Segreteria.
1) RICORSO A.S.D. SPORT FIVE CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FINPLANET FIUMICINO C5/SPORT FIVE PUTIGNANO DEL 10.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 633 del 13.4.2010)
La C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Sport Five Calcio a Cinque di Putignano (Bari), annulla la delibera impugnata, e, per l’effetto, infligge la sanzione sportiva della perdita della gara su indicata con il punteggio di 0 – 6 in favore dell’A.S.D. Sport Five Calcio a Cinque. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
IL PRESIDENTE
Mario Serio
Pubblicato in Roma il 14 aprile 2010
IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano
IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete











