I "Fatti di Mola", la decisione del Giudice Sportivo

Giovedì, 25 Febbraio 2010









Gara VIRTUS MOLA - TORRE PINO del 20/ 2/2010
Il Giudice Sportivo
Esaminati gli atti ufficiali;
rilevato che la società TORRE PINO ha preannunciato reclamo con dichiarazione sottoscritta dall’accompagnatore ufficiale e consegnata all’arbitro a fine gara; che successivamente ha fatto pervenire ricorso in relazione all esito della gara con raccomandata del 22/2/2010 inviata anche alla società VIRTUS MOLA;
che tale reclamo deve essere dichiarato inammissibile poiché il preannuncio deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma o telefax (art. 46 comma 1 Codice di Giustizia Sportiva - art. 38 comma 7 Codice di Giustizia Sportiva);
che dal referto arbitrale emerge che alla fine del primo tempo alcuni tifosi del VIRTUS MOLA entravano sul terreno di gioco e si avvicinavano minacciosamente al direttore di gara e ai tesserati della squadra ospite;
che dagli spalti altri tifosi lanciavano in campo aste e cartelloni pubblicitari;
che i due componenti del Servizio d'Ordine Sostitutivo - D AMBRUOSO Gianvito e CHIARAPPA Nicola - per un verso si adoperavano affinché la situazione non degenerasse e per l altro rivolgevano ai componenti della terna arbitrale frasi rappresentanti ulteriore motivo di istigazione alla violenza per i tifosi; che i citati dirigenti comunque accompagnavano la terna negli spogliatoi;
che i disordini proseguivano in tale ambiente dove soggetti sconosciuti reiteravano comportamenti minacciosi nei confronti dei direttori di gara e della squadra ospite, fino a quando i dirigenti della società ospitante non riuscivano ad allontanare tali facinorosi;
che i direttori di gara richiedevano l’intervento dei carabinieri i quali sopraggiungevano prontamente e procedevano a vari controlli sugli spalti e negli spogliatoi;
che dopo tali verifiche gli arbitri ritenevano idonee le condizioni per riprendere la gara;
che durante il secondo tempo i tifosi della squadra ospitante proferivano ripetutamente espressioni razziste e minacciose nei confronti di due tesserati brasiliani della squadra avversaria;

Tanto premesso
DELIBERA
- di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società TORRE PINO e, per l’effetto, addebitare la relativa tassa sul conto della istante;
- confermare il risultato conseguito sul campo di 4 - 1 in favore della società VIRTUS MOLA;
- di comminare alla società VIRTUS MOLA l’ammenda di 1.000,00 con diffida di più gravi sanzioni al ripetersi di tali episodi;
- di inibire i dirigenti della società VIRTUS MOLA sig. D AMBRUOSO Gianvito e sig. CHIARAPPA Nicola fino al 25 marzo 2010.



fonte: www.figcpuglia.it
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