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Vittoria a tavolino per il Barletta C5

Accolto il reclamo relativo alla gara contro il Pellegrino Sport dello scorso 16/1...
RECLAMO GARA DEL 16/1/2010: PELLEGRINO SPORT C5 – BARLETTA CALCIO A 5. Reclamo preposto dalla società BARLETTA CALCIO A 5 avverso l'esito della gara PELLEGRINO SPORT C 5-BARLETTA CALCIO A 5
Il Giudice sportivo,
esaminato il reclamo regolarmente prodotto nei termini rileva:
la ricorrente chiede che in danno della società PELLEGRINO SPORT C5 sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art.17,comma 5 lett.A del C.G.S, per aver schierato il calciatore Rezoagli Dorado Milton Jorge, in posizione irregolare di tesseramento.
Dagli accertamenti esperiti presso L’Ufficio Tesseramenti Centrale è risultato che il calciatore Rezoagli Dorado Milton Jorge risulta tesserato per la società PELLEGRINO SPORT C5 a far data dal 20.1.2010. Ne consegue pertanto che il summenzionato calciatore non aveva titolo a prendere parte alla gara richiamata in epigrafe.
P.Q.M.
Visti gli artt. 17, ,29, 33 e 34 del C.G.S.,e l’art.34 delle N.O.I.F. a scioglimento della riserva di cui al C.U. n. 367 del 20/1/2010, decide:
a) di accogliere il ricorso;comminando alla società PELLEGRINO SPORT C5 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6
b) di non addebitare alla società ricorrente la relativa tassa di reclamo.