San Rocco Ruvo: hanno trionfato sport e giustizia!

Mercoledì, 31 Ottobre 2012

Con comunicato ufficiale del 30 Ottobre 2012, il Giudice sportivo delibera quanto segue:

D E L I B E R A
1. respingere il ricorso presentato dalla società AIACE CONVERSANO;
2. confermare il risultato ottenuto sul campo di 8 - 3 in favore del SAN ROCCO RUVO.
3. addebitare la tassa reclamo sul conto della società ASD AIACE CONVERSANO. D E L I B E R A
1. respingere il ricorso presentato dalla società AIACE CONVERSANO;
2. confermare il risultato ottenuto sul campo di 8 - 3 in favore del SAN ROCCO RUVO.
3. addebitare la tassa reclamo sul conto della società ASD AIACE CONVERSANO.

“esaminati gli atti ufficiali;

rilevato che con tempestivo reclamo ritualmente inviato alla controparte la soc. AIACE CONVERSANO

chiedeva l'applicazione dell'art. 17 del C.G.S.per aver la SAN ROCCO RUVO schierato in campo il tesserato

ERRAGH Ayoub il quale non avrebbero scontato la giornata di squalifica comminata a seguito di

Comunicato Ufficiale n. 811 del 15 maggio 2012 della Divisione Calcio a Cinque;

che in effetti successivamente alla gara in cui è stato squalificato il SAN ROCCO RUVO aveva disputato

gara del 2 Giugno 2012 in cui non ha schierato il giocatore per la squalifica comminata nella gara

precedente;

tanto premesso

D E L I B E R A

1. respingere il ricorso presentato dalla società AIACE CONVERSANO;

2. confermare il risultato ottenuto sul campo di 8 - 3 in favore del SAN ROCCO RUVO.

3. addebitare la tassa reclamo sul conto della società ASD AIACE CONVERSANO”

L’A.S.D. San Rocco Ruvo esprime piena soddisfazione per la sentenza sopra citata. La Giustiza in ogni suo ordine e grado non è uno strumento da utilizzare a proprio piacimento. Pertanto la società, preso atto del ricorso effettuato dall’AIACE Conversano, non è restata con le mani in mano. Sono state prontamente presentate, nelle modalità previste dal Codice di Giustizia Sportiva, delle controdeduzioni che potessero evidenziare l’assoluta mancanza di illeciti effettuati dalla società. La Giustizia ci ha dato ragione.

Per fare ciò la società non si è servita né di avvocati, né di gente esperta o presunta tale, in materia di giustizia sportiva. Si è servita semplicemente di risorse interne. Quindi dirigenti che hanno innanzitutto a cuore il concetto della legalità in ogni sua sfaccettatura e che hanno la giusta predisposizione allo studio di ogni minimo documento, non ultimo il Codice di giustizia sportiva. La sola “presunzione di esperienza” soprattutto se alimentata da cattivi pensieri crea delle falle e questa vicenda ne rappresenta ampia dimostrazione.

Si spera che questa esperienza voglia funzionare da monito non solo per l’AIACE Conversano ma anche per tutti coloro che, in preda a quei cattivi pensieri di cui prima, credono di stravolgere le regole del gioco. I principi legati allo sport non possono essere traditi dalla semplice e altrettanto banale pretesa di sconfiggere il nemico. L’A.S.D. San Rocco continuerà a farsi promotrice di sport inteso come momento di confronto leale, rispetto delle regole e soprattutto rispetto dell’avversario: l’avversario non è un nemico da sconfiggere con ogni mezzo.

UFFICIO STAMPA A.S.D. SAN ROCCO RUVO

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